Whistleblowing: Modifica all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/01

Whistleblowing: Modifica all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/01

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2017 la legge 30 novembre 2017, n. 179, attraverso la quale sono state apportate modifiche al Decreto Legislativo n. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La materia avente ad oggetto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, già disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231/2001, è stata interessata dalle modifiche introdotte dall’art. 2 della Legge n. 179/2017.

La novella ha previsto un’integrazione alla disciplina contenuta nell’art. 6 del sopracitato Decreto concernente i “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”.

La nuova norma, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, interfaccia le norme sul lavoro a protezione dei dipendenti e collaboratori a fronte di “segnalazioni” circostanziate.

Il testo di riforma ha apportato significative novità in merito alla tutela della riservatezza dell’identità dei soggetti che, operando e svolgendo la propria attività all’interno dell’ente, intendano segnalare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e, quindi, poste in violazione del modello di organizzazione e gestione dell’ente medesimo.

In particolare, il nuovo comma 2 – bis dell’art. 6, dispone espressamente che il modello di organizzazione e gestione deve prevedere:

a) a carico delle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l’ente, l’obbligo di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;

e) misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi e.a.usa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;

e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi violagli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.