Dal prossimo 1° ottobre nuovo obbligo nei cantieri per operare nel rispetto della sicurezza- patenti a punti

Dal prossimo 1° ottobre nuovo obbligo nei cantieri per operare nel rispetto della sicurezza- patenti a punti

Il D.L n. 19/2024 ha introdotto quella che viene definita “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili; tale procedura dovrebbe, agevolare e allo stesso tempo incentivare il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro punendo quelle imprese (in cui a rispondere sono datori di lavoro, dirigenti e preposti) o i lavoratori autonomi che violano tali disposizioni.

 

IL RILASCIO

Lo strumento in oggetto è stato introdotto e meglio dettagliato all’art. 27 del Dlgs 81/2008, articolo interamente sostituito rispetto alla versione precedente.

Si legge infatti che:

“La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla Camera di commercio;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza lavoro;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formati;
  • possesso del Documento unico di regolarità contributiva Durc in corso di validità;
  • possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).

In attesa che la patente venga rilasciata, verrà comunque consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di svolgere le proprie attività nei cantieri.

Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa, previsto per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, non sono tenute al possesso della patente a punti.

 

IL MECCANISMO DEI CREDITI

La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:

  • 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale o per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore;
  • 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI come il rischio di esplosione o sprofondamento;
  • 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
  • 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
  • 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore.

    Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
    Per lavorare nei cantieri sarà inoltre necessario che sulla patente a punti siano rimasti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro.

 

IL RECUPERO

I crediti decurtati possono essere reintegrati con la frequenza di corsi di formazione in materia di sicurezza fino ad un massimo di 15 crediti.

Con la modifica dell’articolo 90 del D. lgs 81/2008 la verifica del regolare possesso della patente è stato demandato al committente o al responsabile dei lavori. Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili per coloro che hanno una dotazione di crediti inferiore a 15, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro, e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.