Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge n. 85/2023

Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge n. 85/2023

 

-Introduzione-

Con la pubblicazione del decreto legge 4/5/2023 cosiddetto “Decreto lavoro”, entrato in vigore il 5/5/2023 e convertito in legge il 4/7/2023, il Governo ha apportato modifiche al D. Lgs n. 81/2008, inserendo nuovi obblighi per il Datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo e apportando inoltre ulteriori interventi su altri articoli del “Testo Unico Sicurezza sul lavoro”.

  • Cosa cambia con le modifiche introdotte dal “Decreto Lavoro” al D. Lgs n. 81/2008?
  • Quali sono i nuovi obblighi previsti per il datore di lavoro, medico competente e il lavoratore autonomo introdotti dal decreto lavoro?
  • Responsabilità o sanzioni previste?

Di seguito elencate le principali modifiche introdotte dalla L. 85/2023 e gli interventi apportati agli articoli del Testo unico sulla Sicurezza

  • Integrato art. 18 co. 1 lett. a) – Sorveglianza sanitaria

Il nuovo testo è il seguente: “il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

Un’apparente “piccola” modifica che apre tuttavia a diverse riflessioni. In primo luogo medico competente e datore di lavoro devono collaborare per aggiornare la valutazione dei rischi così da estendere la sorveglianza sanitaria anche a quei casi non espressamente previsti dal D.lgs. n. 81/2008 ad esempio: per verificare eventuali patologie per i lavoratori esposti a microclimi caldi o patologie connesse alle posture scorrette oppure per verificare se gli addetti a lavori in quota soffrono o meno di vertigini. In secondo luogo, qualora non sia già presente il medico competente, è prevista la possibilità della nomina dove la valutazione dei rischi potrebbe richiederne il supporto. In riferimento a quanto detto, si ricorda che l’art. 41 della Costituzione, prevedeva già la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente e quindi potremmo dedurre che, in base a quanto riportato, fossero già compresi anche i casi previsti dalla valutazione dei rischi; le norme risultano quindi coordinate.

  • Aggiunto il comma 3.3 all’art. 18- Valutazione rischi e programmazione interventi necessari

3.3 “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nei limiti delle risorse disponibili”

Una precisazione a riguardo si ritiene necessaria, in tema di sicurezza, infatti, “non bisognerebbe badare a spese”. Inoltre vige comunque l’obbligo posto a carico del preposto stabilito all’art. 19 co. f-bis) ossia, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

  • Aggiunta Lettera e-bis) all’art. 25- Cartella sanitaria in occasione della visita medica

“In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase di preassunzione di cui all’art. 41, il medico competente deve richiedere al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento”.

Il medico competente non chiede più la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di assunzione, ma in occasione della visita medica preventiva o della visita medica in fase pre assuntiva. È poi facilmente deducibile che, qualora vi sia impossibilità nel reperire la cartella sanitaria, venga meno quanto scritto sopra. Inoltre la norma non prevede sanzioni a carico del medico competente (rimane invariato l’art. 58) e non incide sulla formulazione del giudizio dello stesso.

  • Aggiunta Lettera n-bis) all’art. 25- Sostituzione del medico competente

“Il medico competente in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto (per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato) il quale deve ovviamente possedere i requisiti di cui all’art 38”.  

Vengono alla luce un paio di domande: Spetta quindi al medico scegliere un sostituto? Cosa si intende per gravi e motivate ragioni? Si ricorda infatti che, ex art. 18 del D.lgs. n. 81/2008, spetta al datore di lavoro o alla persona da lui delegata (ex art. 16) nominare il medico competente; potrebbe quindi essere ipotizzabile che se il sostituto scelto dal medico competente non dovesse piacere al datore di lavoro, questi revocandone la nomina, potrebbe nominarne un altro a sua scelta.

  • Aggiunta lett. b-bis) all’art. 37Monitoraggio attività formative

Si prevede il monitoraggio sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Nel nuovo accordo che si sta attendendo dovranno essere indicate le modalità per eseguire il monitoraggio e per svolgere i corsi formativi da parte degli enti di formazione. Lo scopo facilmente deducibile consiste nel contrastare la formazione inefficace o illegale.

  • In tema di verifiche periodiche, la sostituzione del precedente comma 12 dell’art. 71 dal seguente:

“I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competenti”.

Con tale modifica si estende ai privati la titolarità della funzione di “verifica periodica” sulle attrezzature di lavoro (allegato VII del Testo Unico sulla sicurezza); i soggetti abilitati potranno quindi rivestire un ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondendo di conseguenza agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

  • Secondo periodo del co. 2 dell’art. 72- Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature

Si deve conservare agli atti (per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura) la dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione d’uso, o del datore di lavoro che attesti l’avvenuta formazione e l’adeguato addestramento dei soggetti individuati per l’utilizzo. Non servono quindi attestazioni fornite da terzi per provare l’avvenuta formazione e l’addestramento, ma è sufficiente una dichiarazione autocertificativa. È poi consigliato conservare le dichiarazioni anche oltre il termine del noleggio o della concessione in uso, così da potersi eventualmente garantire contro reclami o contestazioni.

  • Aggiunto il comma 4-bis) all’art. 73- Formazione dei datori di lavoro

Il datore di lavoro che utilizza attrezzature particolari di cui all’art. 71 co. 7, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico così da garantire che vengano utilizzate in modo idoneo e sicuro. Per l’utilizzo delle stesse sono infatti necessarie responsabilità e conoscenze particolari in relazione ai loro rischi specifici. Tale formazione deve essere svolta da soggetti terzi certificati e accreditati, il datore di lavoro non può formarsi in autonomia, nonostante la posizione da lui rivestita.

  • Aggiunta all’art. 98 1, lett. b)Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ora può dimostrare di essere in possesso dei requisiti anche avendo conseguito la laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi lavoro, della classe L/SNT4, potrà quindi svolgere l’attività di coordinatore previa partecipazione al corso di 120 ore per coordinatori.