Attraverso questa newsletter vogliamo informarvi sulle recenti e significative evoluzioni normative che ridefiniscono gli obblighi formativi e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Due sono in particolare gli aggiornamenti che intendiamo qui evidenziare, entrambi contengono molte novità e avranno un impatto forte sui prossimi corsi di formazione da programmare.
- Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni, siglato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, rappresenta la riforma organica della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questo “Accordo Unico” sostituisce integralmente i precedenti testi del 2011, 2012 e 2016, armonizzando le regole per tutte le figure aziendali. L’accordo è attivo dal 24 maggio 2025. È previsto un periodo di transizione di 12 mesi (quindi fino al 24 maggio 2026) durante il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le vecchie modalità. Vediamo quali sono le principali novità previste dall’Accordo S/R:
- Obbligo per il Datore di Lavoro: Viene introdotta la formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro (durata di 16 ore), analogamente a quella in precedenza prevista solo per i Dirigenti e dovrà essere ripetuta ogni 5 anni (è da capire chi effettivamente è coinvolto).
- Formazione al momento dell’assunzione o del nuovo incarico: Viene ribadito che i lavoratori devono essere formati prima dell’inizio effettivo delle mansioni, eliminando la tolleranza dei 60 giorni per il completamento del percorso.
- Il ruolo del preposto viene rinforzato: la durata del corso passa da 8 a 12 ore e dovrà essere ripetuta ogni 2 anni (prima la durata era quinquennale). È vietato lo svolgimento in modalità e-learning, il corso può essere effettuato solo in presenza (o videoconferenza sincrona).
- Per quanto riguarda le formazione in modalità e-learning molto usata anche in seguito al covid e alle nuove tendenze quali lo smart-working, vi sono moltissime novità, quasi tutte nella direzione di porre delle limitazioni e dei controlli, ne elenchiamo alcune ma l’elenco è molto più esteso:
- Preposti: come già anticipato è vietato l’e-learning sia per il corso base (12 ore) che per l’aggiornamento biennale. Queste figure devono formarsi solo in presenza o videoconferenza sincrona.
- La formazione specifica per i lavoratori nei settori a rischio medio-alto resta vincolata all’aula o alla videoconferenza, a meno di specifiche deroghe regionali.
- I corsi on-line possono essere svolti solo tramite Piattaforme Certificate: queste devono garantire la tracciabilità totale: tempi di connessione, superamento di test intermedi per sbloccare i moduli successivi e interazione con un tutor dedicato
- Vengono introdotti criteri più severi per la verifica dell’apprendimento: i test finali non possono più essere semplici crocette pro-forma, ma devono prevedere colloqui o prove pratiche simulate, specialmente per le attrezzature e i lavori ad alto rischio. Inoltre le verifiche finali (test) dei corsi si dovranno svolgere in modalità sincrona, cioè non registrata, e il datore di lavoro (o un suo delegato) dovrà effettuare una verifica periodica dell’efficacia formativa.
- Conservazione: tutta la documentazione e i registri dovranno essere conservati per 10 anni
- Responsabile del Progetto Formativo: solo gli Enti di formazione accreditati (Università, associazioni sindacali, Fondi interprofessionali, e gli Enti accreditati alla Regione) potranno organizzare i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
- Legge Regionale Lombardia (10 Febbraio 2026, n. 4)
La Regione Lombardia ha recepito l’Accordo nazionale introducendo alcune ulteriori restrizioni volte a potenziare i controlli e l’efficacia della prevenzione, ma che renderanno ancora più difficile e complicato il compito per tutti quelli che già svolgevano i corsi e da sempre hanno interpretato la normativa in materia di sicurezza in modo serio e professionale.
- Istituzione di un Fascicolo Formativo Elettronico e di una Piattaforma informatica (cosiddetto Repository) con obbligo di inserimento per tutti i soggetti formatori dei dati relativi ad ogni corso e ad ogni lavoratore. Sarà obbligatorio inserire nella piattaforma informatica (prevista entro la fine dell’anno) la comunicazione di avvio di ciascun corso con l’elenco degli allievi e il calendario. Sarà in pratica la Regione attraverso i dati di ogni lavoratore caricati sulla piattaforma regionale a predisporre e rilasciare gli attestati, creando al contempo un data-base dei corsi svolti e dei partecipanti. Questo permetterà agli organi di vigilanza (ATS) un controllo istantaneo della conformità aziendale.
- Istituzione di un albo regionale di soggetti accreditati per erogare in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro con sanzioni per chi non si adegua da € 5.000 a € 30.000.
- Sanzioni per i soggetti formatori e i datori di lavoro che rilasciano attestati diversi da quelli generati dalla piattaforma regionale da € 100 ad € 600 per ogni attestato.
Cosa devono fare le aziende ora?
Per evitare sanzioni e garantire la massima tutela ai nostri Clienti e ai lavoratori, siamo al lavoro per individuare delle modalità di erogazione dei corsi compatibili con le nuove indicazioni legislative che decorrono dal prossimo 24 maggio. Restano esclusi per il momento i corsi di prevenzione incendi, i corsi di primo soccorso e i corsi Haccp, ma indubbiamente le novità (di cui vi abbiamo indicato solo le principali) ci costringono a nuovi e pesanti adempimenti (molto burocratici a nostro avviso), ma siamo fiduciosi di riuscire a individuare delle soluzioni per venire incontro ai vostri bisogni, come abbiamo sempre fatto.