Certificazione Verde ed Accesso ai Luoghi di Lavoro

Certificazione verde e accesso ai luoghi di lavoro

Il 21 settembre 2021, il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il Decreto introduce, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre (data, peraltro orientativa, di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati. I punti salienti della nuova normativa sono, in breve, i seguenti:

  • Spetta ai Datori di Lavoro il compito di verificare il rispetto di tale prescrizione.
  • Entro il 15 ottobre i Datori di Lavoro devono stabilire, inoltre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (anche a campione), individuando formalmente i soggetti incaricati della verifica.
  • Il lavoratore non in possesso della certificazione verde non può accedere ai luoghi di lavoro ed è considerato assente ingiustificato, al netto delle varie conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione del suddetto; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione né altro compenso.
  • Nelle imprese private fino a 15 dipendenti il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un massimo di 10 giorni rinnovabili una sola volta.
  • Le stesse indicazioni valgono per tutti i soggetti e fornitori che svolgono, a qualsiasi titolo, l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, presso i luoghi di lavoro aziendali.
  • Quanto sopra non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (per tali soggetti è prevista l’effettuazione di tamponi rapidi gratuiti presso i centri abilitati).
  • La violazione delle suddette disposizioni è punita con sanzione pecuniaria a carico, a seconda dei casi, del singolo lavoratore e/o del datore di lavoro responsabile dei controlli.

Si deduce, quindi, che la CERTIFICAZIONE VERDE è e sarà lo strumento necessario per accedere ai luoghi di lavoro. Per contro, eventuali lavoratori che fanno richiesta di lavorare in Smart working, non necessitano del green pass per poter lavorare, ma solo per i giorni di eventuale presenza nei luoghi di lavoro (dell’azienda o di eventuali clienti/fornitori).

Il controllo della certificazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni in materia di Privacy, trattando esclusivamente i dati necessari al controllo (senza raccogliere informazioni inerenti la natura della certificazione o la data di scadenza). Il Garante Privacy si è più volte espresso in maniera favorevole al controllo della certificazione svolto nel rispetto delle prescrizioni in materia.

Nello stesso Decreto Legge viene stabilito l’obbligo per le farmacie di assicurare l’esecuzione dei tamponi a prezzi calmierati, e alcune precisazioni sulla durata delle certificazioni.

La nostra società rimane a Vostra disposizione per eventuali necessità e/o chiarimenti.