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Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019

Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019

Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni o negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2019. L’attestazione va pubblicato nelle sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile 2019.

SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTESTAZIONE

  1. Pubbliche amministrazioni
  2. Enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico. Sono tenuti agli obblighi di pubblicazione gli organismi e i soggetti  indicati all’art. 2-bis, co. 2, D. Lgs. 33/2013.
  3. Società a partecipazione pubblica non di controllo. Sono tenuti agli obblighi di pubblicazione gli organismi e i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 3, primo periodo del D. Lgs. 33/2013 e quindi alle società in partecipazione pubblica (come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
  4. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato. Sono tenuti agli obblighi di pubblicazione gli organismi e i soggetti  indicati all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del D. Lgs. 33/2013 e quindi e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

OGGETTO DI ATTESTAZIONE

L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.3.2019.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

Per le pubbliche amministrazioni:

  • Provvedimenti (art. 23).
  • Bilanci (art. 29).
  • Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41).
  • Opere pubbliche (art. 38).
  • Pianificazione e governo del territorio (art. 39).
  • Informazioni ambientali (art. 40).

Per gli enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico:

  • Organizzazione (artt. 13 e 14).
  • Enti controllati (art. 22).
  • Provvedimenti (art. 23).
  • Bandi di gara e contratti (art. 37).
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27).

In caso di mancanza di organismi o altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, nelle strutture private l’attestazione è predisposta dal rappresentante legale o dall’organo di controllo ove previsto, specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo

  • Bilanci (art. 29).
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27).
  • Bandi di gara e contratti (art. 37).

In questo caso l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal rappresentante legale, specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato

  • Bilanci (ove l’adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore, art. 29).
  • Bandi di gara e contratti (art. 37).

In questo caso l’attestazione è predisposta dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto, specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale, nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

DOCUMENTI DA COMPILARE E PUBBLICARE

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

Documento di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 per contro degli OIV o di altri organismi con funzioni analoghe.

GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31 MARZO 2019

Le Griglie di rilevazione (tabelle excel) sono composte da:

Il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualità dati» permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 5 «Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati». Tutti gli OIV, o gli altri organismi o altri soggetti con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.

Al contrario il foglio n. 2 «Uffici periferici» – presente solo nella Griglia di rilevazione 2.1 – consente di documentare la verifica intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito web dell’amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture, anche con riguardo alla completezza dei dati. Tale foglio è compilato, pertanto, solamente dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI ANALOGHI

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (Allegato 3) l’OIV o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se nel sito dell’amministrazione centrale o nel sito dell’articolazione autonoma.

Gli OIV, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» (Allegato 4), avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni/enti considerati. Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore “0”

PUBBLICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2019

Le attestazioni complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi sono pubblicate entro il 30 aprile 2019 nella sezione:

  • Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”;
  • sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”;
  • sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazioni dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.

La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Questi documenti non devono essere trasmessi all’ANAC  ma solamente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA DALL’ANAC

L’Autorità vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, enti e società tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

L’Autorità verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione della presente delibera l’avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 aprile 2019, del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e delle indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L’Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall’ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.