Le novità sulla figura del Preposto

Novità sulla figura del preposto

A seguito della Legge  215/2021 (legge di conversione del D.L. 146/2021) sono state introdotte importanti novità volte a ridisegnare e specificare maggiormente la figura del preposto.

Tali modifiche hanno riguardato diversi aspetti come: l’ azione di “sovrintendere” che il preposto è chiamato ad attuare, l’obbligo di individuazione del preposto (posto a carico del datore di lavoro), la possibilità di un emolumento specifico, le sanzioni previste in caso di violazioni o mancato adempimento degli obblighi e infine in tema di formazione specifica richiesta.

Definizione

L’ art. 2 del D.lgs. n. 81/08 definisce il preposto come “colui che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e esercitando un potere di iniziativa”; il preposto cioè coordina altri soggetti (i lavoratori) e per attività di controllo non si intende una presenza continua, “a vista”, ma piuttosto un’attenta e assidua vigilanza.

Obbligo di individuazione

Si introduce l’obbligo per i datori di lavoro e i dirigenti di individuare il preposto, presumibilmente in forma scritta visto che deve essere provata in caso di ispezione o peggio di infortunio.

Emolumento

L’art. 18 prevede che i contratti e gli accordi collettivi possano stabilire un emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività; nel decreto citato non è espressamente indicato il criterio di quantificazione dell’emolumento, che non è quindi automatico, ma rimane una possibilità.

Obblighi del Preposto e sanzioni

Questi sono i principali obblighi in materia di vigilanza posti a carico del preposto:

  • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, sul corretto uso dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) e in caso di inosservanze delle disposizioni informare i superiori;
  • Verificare che solo i lavoratori informati e formati accedano a zone con rischio grave e specifico;
  • Richiedere l’osservanza delle misure di sicurezza e in caso di emergenza dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino la zona pericolosa;
  • Informare immediatamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato e astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di rischio;
  • In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni altra condizione di pericolo interrompere immediatamente l’attività;

In caso di violazioni per il preposto sono previste le seguenti sanzioni:

> l’arresto fino a un mese o fino a due mesi/ l’ammenda da 200 a 1200 euro a seconda dei casi.

La formazione

Per il preposto è prevista una formazione specifica e aggiuntiva rispetto alla formazione per i lavoratori (non sostitutiva), la cui durata minima è stabilita di 8 ore, in presenza, da aggiornare con frequenza biennale;

Per quanto riguarda la durata, le modalità e i contenuti della formazione si deve attendere l’emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni, in attesa continueranno ad essere applicabili le indicazioni fornite dagli accordi vigenti, in particolare l’accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.