Nuovo Protocollo per le Prove d’Esame dei Concorsi Pubblici
- 20 Aprile 2021
- Posted by: E T
- Categoria: Covid-19, Selezione del personale
Nuovo protocollo per le prove d’esame dei concorsi pubblici
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 79 del 1° aprile 2021 è stato pubblicato il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici.
Inoltre, per consentire il riavvio di tutte le procedure concorsuali sospese e l’avvio di nuovi concorsi, il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato un nuovo protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.
Le principali misure igienico sanitarie e organizzative da adottare per lo svolgimento di ciascuna prova in presenza sono:
- Durata massima di 1 ora delle prove in presenza.
- Le prove orali e le prove pratiche possono svolgersi in via telematica.
- Candidati e personale dell’organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche se vaccinati).
- I candidati devono produrre un’autocertificazione attestante che non presentano sintomi quali temperatura superiore a 37,5°C e brividi, tosse, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola, e che non sono sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione causa covid.
- Utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità e sicurezza.
- Sedi decentrate, individuate in ragione del numero dei candidati, per limitare al massimo gli spostamenti.
- Obbligo, per tutti candidati, di indossare la mascherina ffp2 fornita dall’organizzazione del concorso, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
- Adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati.
- Percorsi differenziati per ingressi e uscite.
- Collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l’organizzazione e la gestione delle prove.
Inoltre, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
- nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere alla formazione del puntegg finale.
A partire dal 3 maggio, seguendo le direttive impartite dal Dipartimento della Funziona Pubblica, potranno finalmente essere riprese le prove in presenza dei concorsi pubblici sospesi, temporaneamente, a causa del perdurare dell’epidemia da Sars-Covid-19.