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Obblighi formativi di RSPP e coordinatori per la sicurezza

Obblighi formativi di RSPP e coordinatori per la sicurezza

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso la Circolare datata 16/10/2018, n. 296, con la quale fornisce chiarimenti sulla formazione e l’aggiornamento per RSPP e CSP/CSE, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016.

La Circolare verte in particolare sull’assolvimento dell’aggiornamento per il tramite di convegni e seminari e sul quinquennio di aggiornamento, e fornisce altresì tabelle riepilogative dei criteri dei corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali in oggetto.

Il CNI sottolinea e conferma che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza conferisce validità anche come aggiornamento per RSPP/ASPP ed è valido anche il viceversa.

È sottointeso che il professionista matura le ore di aggiornamento relative alla qualifica professionale di riferimento se possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica.

Facendo un esempio, un professionista che possiede la qualifica di RSPP, perché ha frequentato i corsi previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (Moduli A, B, e C), e che possiede la qualifica di coordinatore per la sicurezza, perché ha frequentato il corso di 120 ore previsto dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 medesimo, partecipando ad un corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, ai sensi dell’Acc. Conf. Stato-Regioni 07/07/2016, n. 128/CSR, matura le ore di aggiornamento per entrambe le figure RSPP/ASPP e CSP/CSE, e viceversa.

Se invece il professionista non possiede la qualifica di coordinatore, è chiaro che la partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP non potrà essere valida all’aggiornamento di coordinatore per la sicurezza, in quanto non possiede il requisito base (frequenza del corso di 120 ore ex art. 98 del D. Lgs. 81/2008).

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