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	<title>Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</title>
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	<title>Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</title>
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		<title>Sintesi Novità Normative: Sicurezza e Igiene sul Lavoro (2025-2026)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/sintesi-novita-normative-sicurezza-e-igiene-sul-lavoro-2025-2026/">Sintesi Novità Normative: Sicurezza e Igiene sul Lavoro (2025-2026)</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Attraverso questa newsletter vogliamo informarvi sulle recenti e significative evoluzioni normative che ridefiniscono gli obblighi formativi e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<br />
Due sono in particolare gli aggiornamenti che intendiamo qui evidenziare, entrambi contengono molte novità e avranno un impatto forte sui prossimi corsi di formazione da programmare.</p>
<ol>
<li><span style="color: #ffcc00;"><strong> Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025</strong></span></li>
</ol>
<p>Il <strong>nuovo Accordo Stato-Regioni</strong>, siglato il <strong>17 aprile 2025</strong> e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <strong>24 maggio 2025</strong>, rappresenta la riforma organica della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questo &#8220;Accordo Unico&#8221; sostituisce integralmente i precedenti testi del 2011, 2012 e 2016, armonizzando le regole per tutte le figure aziendali. L&#8217;accordo è attivo dal <strong>24 maggio 2025</strong>. È previsto un periodo di transizione di <strong>12 mesi</strong> (quindi fino al 24 maggio 2026) durante il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le vecchie modalità.  Vediamo quali sono le principali novità previste dall’Accordo S/R:</p>
<ul>
<li><strong>Obbligo per il Datore di Lavoro</strong>: Viene introdotta la formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro (durata di <strong>16 ore</strong>), analogamente a quella in precedenza prevista solo per i Dirigenti e dovrà essere ripetuta ogni 5 anni (è da capire chi effettivamente è coinvolto).</li>
<li><strong>Formazione al momento dell’assunzione o del nuovo incarico</strong>: Viene ribadito che i lavoratori devono essere formati <strong>prima</strong> dell&#8217;inizio effettivo delle mansioni, eliminando la tolleranza dei 60 giorni per il completamento del percorso.</li>
<li><strong>Il ruolo del preposto viene rinforzato: la d</strong>urata del corso passa da 8 a 12 ore e dovrà essere ripetuta ogni 2 anni (prima la durata era quinquennale). È vietato lo svolgimento in modalità e-learning, il corso può essere effettuato solo in presenza (o videoconferenza sincrona).</li>
<li>Per quanto riguarda le <strong>formazione in modalità e-learning</strong> molto usata anche in seguito al covid e alle nuove tendenze quali lo smart-working, vi sono moltissime novità, quasi tutte nella direzione di porre delle limitazioni e dei controlli, ne elenchiamo alcune ma l’elenco è molto più esteso:
<ul>
<li><strong>Preposti</strong>: come già anticipato è <strong>vietato l&#8217;e-learning</strong> sia per il corso base (12 ore) che per l&#8217;aggiornamento biennale. Queste figure devono formarsi solo in presenza o videoconferenza sincrona.</li>
<li>La formazione specifica per i <strong>lavoratori nei settori a rischio medio-alto</strong> resta vincolata all&#8217;aula o alla videoconferenza, a meno di specifiche deroghe regionali.</li>
<li><strong>I corsi on-line possono essere svolti solo tramite Piattaforme Certificate</strong>: queste devono garantire la tracciabilità totale: tempi di connessione, superamento di test intermedi per sbloccare i moduli successivi e interazione con un <strong>tutor dedicato</strong></li>
</ul>
</li>
<li>Vengono introdotti criteri più severi per la <strong>verifica dell&#8217;apprendimento</strong>: i test finali non possono più essere semplici crocette pro-forma, ma devono prevedere colloqui o prove pratiche simulate, specialmente per le attrezzature e i lavori ad alto rischio. Inoltre le verifiche finali (test) dei corsi si dovranno svolgere in modalità sincrona, cioè non registrata, e il datore di lavoro (o un suo delegato) dovrà effettuare una verifica periodica dell’efficacia formativa.</li>
<li><strong>Conservazione</strong>: tutta la documentazione e i registri dovranno essere conservati per 10 anni</li>
<li><strong>Responsabile del Progetto Formativo</strong>: solo gli Enti di formazione accreditati (Università, associazioni sindacali, Fondi interprofessionali, e gli Enti accreditati alla Regione) potranno organizzare i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><span style="color: #ffcc00;"><strong>Legge Regionale Lombardia (10 Febbraio 2026, n. 4)</strong></span></li>
</ol>
<p>La Regione Lombardia ha recepito l&#8217;Accordo nazionale introducendo alcune <u>ulteriori restrizioni</u> volte a potenziare i controlli e l&#8217;efficacia della prevenzione, ma che renderanno ancora più difficile e complicato il compito per tutti quelli che già svolgevano i corsi e da sempre hanno interpretato la normativa in materia di sicurezza in modo serio e professionale.</p>
<ul>
<li>Istituzione di un <strong>Fascicolo Formativo Elettronico</strong> e di una <strong>Piattaforma informatica</strong> (cosiddetto Repository) con obbligo di inserimento per tutti i soggetti formatori dei dati relativi ad <u>ogni corso e ad ogni lavoratore</u>. Sarà obbligatorio inserire nella piattaforma informatica (prevista entro la fine dell&#8217;anno) la <u>comunicazione di avvio di ciascun corso con l’elenco degli allievi e il calendario</u>. Sarà in pratica la Regione attraverso i dati di ogni lavoratore caricati sulla piattaforma regionale a predisporre e rilasciare gli attestati, creando al contempo un data-base dei corsi svolti e dei partecipanti. Questo permetterà agli organi di vigilanza (ATS) un controllo istantaneo della conformità aziendale.</li>
<li>Istituzione di un albo regionale di soggetti accreditati per erogare in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro con sanzioni per chi non si adegua da € 5.000 a € 30.000.</li>
<li>Sanzioni per i soggetti formatori e i datori di lavoro che rilasciano attestati diversi da quelli generati dalla piattaforma regionale da € 100 ad € 600 per ogni attestato.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong>Cosa devono fare le aziende ora?</strong></span></p>
<p>Per evitare sanzioni e garantire la massima tutela ai nostri Clienti e ai lavoratori, siamo al lavoro per individuare delle modalità di erogazione dei corsi compatibili con le nuove indicazioni legislative che decorrono dal prossimo 24 maggio. Restano esclusi per il momento i corsi di prevenzione incendi, i corsi di primo soccorso e i corsi Haccp, ma indubbiamente le novità (di cui vi abbiamo indicato solo le principali) ci costringono a nuovi e pesanti adempimenti (molto burocratici a nostro avviso), ma siamo fiduciosi di riuscire a individuare delle soluzioni per venire incontro ai vostri bisogni, come abbiamo sempre fatto.</p>

		</div>
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		<title>Formazione Antincendio: sicurezza in azione</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/corso-antincendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
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			<p>La sicurezza non è solo una procedura, ma un valore che coltiviamo ogni giorno attraverso la preparazione e la responsabilità. Recentemente, i  nostri docenti e gli addetti  alla <strong>gestione delle emergenze</strong> hanno  affrontato una giornata intensa di <strong>esercitazioni antincendio</strong>, un passaggio fondamentale per garantire un ambiente di lavoro protetto e reattivo.</p>
<p>Le immagini e i video che condividiamo mostrano  gli addetti  impegnati in simulazioni pratiche: dal corretto utilizzo degli estintori al coordinamento delle procedure di evacuazione, fino alla gestione dello stress in situazioni critiche. Non si è trattato solo di teoria, ma di &#8220;mettere le mani in pasta&#8221;, affrontando scenari realistici per affinare prontezza e precisione.</p>
<p>Il momento culminante della giornata è stata la consegna ufficiale dei <strong>certificati di addetto alla gestione delle emergenze</strong>. Questo documento non è un semplice pezzo di carta, ma il riconoscimento formale di competenze tecniche acquisite con dedizione. Vedere i nostri colleghi ricevere l&#8217;attestato è per noi motivo di grande orgoglio: significa poter contare su persone formate, vigili e pronte a intervenire per la tutela di tutti.</p>
<p>Investire nella formazione significa investire nel nostro futuro. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti che, con serietà e spirito di squadra, hanno dimostrato che la sicurezza è, prima di tutto, una scelta consapevole.</p>

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			</item>
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		<title>Entra in vigore la Legge n. 34/2026 &#8211; Nuovi obblighi di informativa per il lavoro agile</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/entra-in-vigore-la-legge-34-2026rdo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro-copia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/entra-in-vigore-la-legge-34-2026rdo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro-copia/">Entra in vigore la Legge n. 34/2026 &#8211; Nuovi obblighi di informativa per il lavoro agile</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
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			<p><strong>📌</strong><strong> È entrata in vigore la Legge n.34/2026</strong></p>
<p class="v1MsoNormal">Dal <b>7 aprile 2026</b>, con l&#8217;entrata in vigore della <b>Legge n. 34/2026</b> (Legge annuale per le PMI), sono state introdotte novità significative riguardanti lo smart working, focalizzate principalmente sulla <b>salute e sicurezza dei lavoratori</b>.</p>
<p class="v1MsoNormal">I punti principali della nuova normativa sono i seguenti:</p>
<ul type="disc">
<li class="v1MsoListParagraph"><b>Informativa annuale obbligatoria</b>: I datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori agili e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un&#8217;informativa scritta che individui i rischi generali e specifici legati alla prestazione lavorativa esterna.</li>
<li class="v1MsoListParagraph"><b>Sanzioni penali e amministrative</b>: La mancata consegna o l&#8217;incompletezza dell&#8217;informativa comporta ora sanzioni severe per l&#8217;azienda, che possono includere multe fino a <b>7.500 euro</b> e, nei casi più gravi, l&#8217;arresto.</li>
<li class="v1MsoListParagraph"><b>Accordo individuale</b>: Resta obbligatorio l&#8217;accordo scritto tra azienda e dipendente, che deve definire le modalità di riposo, i tempi di disconnessione e l&#8217;esercizio del potere direttivo.</li>
<li class="v1MsoListParagraph"><b>Diritti e tutele</b>: Viene confermato il diritto del lavoratore alla tutela contro infortuni e malattie professionali anche durante l&#8217;attività svolta fuori dai locali aziendali.</li>
</ul>
<p class="v1MsoNormal">In accordo con le sopracitate novità normative, si invita a consultare la documentazione disponibile al link riportato di seguito, contenente i seguenti documenti:</p>
<ul type="disc">
<li class="v1MsoListParagraph"><b>Informativa lavoro agile</b>,  che deve essere riportata su <u>carta intestata della società</u> e deve essere <u>consegnata e sottoscritta dal lavoratore che svolge attività in modalità agile e dal vostro RLS</u> (la firma di quest&#8217;ultimo è obbligatoria anche qualora non svolga smart working).</li>
<li class="v1MsoListParagraph"><b>Allegato informativa lavoro agile, </b>documento predisposto da Inail nel quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  Questo documento <u>può essere trasmesso via telematica (email) al lavoratore e non necessita di firma.</u></li>
</ul>
<p data-start="403" data-end="617">📄 <strong data-start="808" data-end="851">Consulta e scarica la documentazione</strong>:<br />
<a href="https://www.novaconsult.it/wp-content/uploads/2026/04/Informativa-lavoro-agile.docx">Informativa lavoro agile</a></p>
<p data-start="403" data-end="617"><a href="https://www.novaconsult.it/wp-content/uploads/2026/04/Allegato-informativa-lavoro-agile.pdf">Allegato informativa lavoro agile</a></p>

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</div><p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/entra-in-vigore-la-legge-34-2026rdo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro-copia/">Entra in vigore la Legge n. 34/2026 &#8211; Nuovi obblighi di informativa per il lavoro agile</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
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		<item>
		<title>Entra in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza sul Lavoro</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/entra-in-vigore-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.novaconsult.it/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[<p>📌 È stato pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni! Siamo lieti di informarvi che è stato ufficialmente pubblicato il nuovo Accordo tra Stato e Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato nella seduta del 17 aprile 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Questo accordo aggiorna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/entra-in-vigore-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro/">Entra in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza sul Lavoro</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>📌</strong><strong> È </strong><strong>stato pubblicato</strong><strong> il nuovo Accordo Stato-Regioni</strong><strong>!</strong></p>
<p data-start="242" data-end="401">Siamo lieti di informarvi che è stato ufficialmente pubblicato il nuovo <strong data-start="314" data-end="345">Accordo tra Stato e Regioni</strong> <strong>sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,</strong> approvato nella seduta del 17 aprile 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.</p>
<p>Questo accordo aggiorna il sistema della formazione, introducendo novità sui contenuti, l&#8217;organizzazione didattica e i requisiti per tutti i soggetti del sistema prevenzione, ai sensi del D.Lgs. 81/08.</p>
<p data-start="403" data-end="617">📄 <strong data-start="808" data-end="851">Consulta il testo completo dell’Accordo</strong>: <a href="https://www.novaconsult.it/wp-content/uploads/2025/06/Accordo-Stato-Regioni.pdf">Link Accordo</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/entra-in-vigore-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro/">Entra in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza sul Lavoro</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
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		<item>
		<title>La NIS2: Un passo importante verso una sicurezza informatica rafforzata in Europa</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/la-nis2-un-passo-importante-verso-una-sicurezza-informatica-rafforzata-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 15:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy (GDPR)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1. Cos&#8217;è la NIS2? Nel mondo digitale odierno, la sicurezza informatica è più che mai una priorità fondamentale. A fronte dell’aumento degli attacchi cyber e della crescente interconnessione delle infrastrutture critiche, l’Unione Europea ha adottato la nuova Direttiva NIS2, che segna un passo decisivo verso il rafforzamento della sicurezza dei sistemi informativi in tutti gli</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>1. Cos&#8217;è la NIS2?</u></em></strong></span></p>
<p>Nel mondo digitale odierno, la sicurezza informatica è più che mai una priorità fondamentale. A fronte dell’aumento degli attacchi cyber e della crescente interconnessione delle infrastrutture critiche, l’Unione Europea ha adottato la nuova<span style="color: #ff9900;"> Direttiva NIS2</span>, che segna un passo decisivo verso il rafforzamento della sicurezza dei sistemi informativi in tutti gli Stati membri.</p>
<p>La <span style="color: #ff9900;"><strong>NIS2</strong> </span>(<span style="color: #ff9900;">Direttiva UE 2022/2555</span>) è il nuovo quadro normativo europeo che si propone di migliorare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in settori critici come energia, trasporti, sanità, finanza, e servizi digitali. Si tratta di un aggiornamento della precedente Direttiva NIS (adottata nel 2016), pensato per rispondere alle nuove sfide della cybersicurezza in un contesto in continuo cambiamento. La direttiva <span style="color: #ff9900;"><strong>NIS1</strong> </span>(<span style="color: #ff9900;">Direttiva UE 2016/1148</span>) è stata la prima normativa globale dell&#8217;UE volta a rafforzare la cibersicurezza delle reti e dei sistemi informativi per salvaguardare i servizi vitali per l&#8217;economia dell&#8217;UE.</p>
<p>La crescente digitalizzazione delle infrastrutture e dei servizi critici ha creato nuove vulnerabilità che possono essere sfruttate da attori malintenzionati. La sicurezza informatica diventa sempre più centrale per le aziende e gli enti pubblici, specialmente nei <span style="color: #ff9900;">settori strategici</span>. Con l&#8217;entrata in vigore della Direttiva NIS2, recepita in Italia con il <span style="color: #ff9900;">D. Lgs. 138/2024</span>, vengono introdotti nuovi obblighi per rafforzare la protezione delle reti e dei sistemi informativi.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>2. Quali sono gli obiettivi della NIS2?</u></em></strong></span></p>
<p>La direttiva mira a:</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Fortificare la sicurezza informatica</span> delle Società e degli Enti pubblici che offrono servizi all’interno dell’Unione Europea in specifici settori (chiamati “settori critici o strategici” come quelli dei trasporti pubblici, energia, sanità, finanza, ecc.).</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Creare un sistema di gestione dei rischi</span> informatici uniforme a livello europeo.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Migliorare la risposta agli incidenti di sicurezza</span> attraverso un monitoraggio attivo e una maggiore collaborazione tra enti pubblici e privati. La NIS2 introduce l’obbligo di segnalare tempestivamente incidenti informatici significativi alle autorità competenti.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Implementare misure di sicurezza più rigorose</span>, per cui le organizzazioni saranno obbligate ad attivare misure di sicurezza adeguate, tra cui la gestione del rischio, la protezione dei dati, la resilienza dei sistemi e la formazione continua del personale.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>3. Cosa devono fare le aziende? </u></em></strong></span></p>
<p>L’<span style="color: #ff9900;">Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza</span> (<span style="color: #ff9900;"><strong>ACN</strong></span>) individua obblighi specifici e una serie di misure obbligatorie per le aziende per adeguarsi alla normativa. Tra le misure generali si segnalano:</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">attuazione di misure per la gestione dei rischi</span> e la protezione dei sistemi da vulnerabilità e minacce cibernetiche emergenti;</li>
<li><span style="color: #ff9900;">obbligo di notifica degli incidenti</span> con impatti significativi entro 24 ore dalla scoperta, per garantire una risposta rapida e coordinata;</li>
<li><span style="color: #ff9900;">adozione di misure di sicurezza avanzate</span>, come ad esempio l’autenticazione multi-fattore, la crittografia e la cifratura, per aumentare la protezione dei dati e prevenire accessi non autorizzati;</li>
<li><span style="color: #ff9900;">formazione continua</span> al personale coinvolto, allo scopo di creare, in ottica preventiva, una cultura aziendale della sicurezza.</li>
</ul>
<p>Dovranno essere seguiti dei passi per conformarsi alla Direttiva NIS2 (<span style="color: #ff9900;"><a style="color: #ff9900;" href="https://www.novaconsult.it/wp-content/uploads/2025/02/ALLEGATO-2-Passi-per-adeguarsi-alla-Direttiva-NIS2.docx"><strong><span style="text-decoration: underline;">allegato 2</span></strong></a></span>). Le misure urgenti di adeguamento da seguire saranno:</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Verificare se l’azienda rientra tra i soggetti ai quali si applica la normativa in questione </span>secondo il D. Lgs. 138/2024 (artt. 3 e 6). In caso di esito positiva, sarebbe opportuno approvare una delibera e andrebbe costituito un Team NIS2, con l’individuazione di un referente interno al Team e del soggetto delegato a punto di contatto, per le comunicazioni con le autorità competenti.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Iscriversi al portale dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN)</span> e nominare una persona fisica come punto di contatto, che ha il compito di attuare le misure di cybersicurezza e di interloquire con l’ACN.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Condurre un audit di autovalutazione iniziale</span> per analizzare lo stato attuale della sicurezza informatica, che potrebbe essere svolto, tramite somministrazione di check list di verifica (<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.novaconsult.it/wp-content/uploads/2025/02/ALLEGATO-1-Checklist-di-verifica-NIS2.xlsx"><strong><span style="color: #ff9900; text-decoration: underline;">allegato 1</span></strong></a></span>) degli adempimenti e obblighi previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 138/2024.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Pianificare e implementare le misure di adeguamento</span> e di miglioramento per aumentare la protezione dei dati e prevenire accessi non autorizzati come previsto dalla normativa.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Formare tutto il personale aziendale coinvolto</span>, soprattutto i soggetti apicali quali organi di amministrazione e organi di direzione, per garantire la corretta applicazione delle nuove procedure.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>4. Conclusioni</u></em></strong></span></p>
<p>La NIS2 è una <span style="color: #ff9900;">risposta europea</span> alle sfide moderne della cybersicurezza. Per garantire un ambiente digitale più sicuro e resiliente, tutte le organizzazioni, dai grandi operatori alle piccole e medie imprese, devono essere pronte ad affrontare la nuova era della protezione informatica.</p>
<p>È fondamentale che le aziende predispongano tempestivamente le prime azioni per garantire la conformità alla nuova normativa. L’implementazione della NIS2 richiede un approccio strutturato e progressivo. Il coinvolgimento di tutte le parti aziendali sarà cruciale per garantire una transizione efficace verso un modello di sicurezza informatica più robusto.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Affrontare il Cambiamento Climatico: un impegno collettivo per il futuro</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/affrontare-il-cambiamento-climatico-un-impegno-collettivo-per-il-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 14:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.novaconsult.it/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cambiamento climatico è un fenomeno globale che indica una variazione a lungo termine delle condizioni atmosferiche e dei modelli climatici della Terra ed è una delle sfide più significative che il nostro pianeta sta affrontando. Da eventi meteorologici estremi a trasformazioni nei modelli ecologici, il riscaldamento globale sta influenzando sempre più il nostro ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/affrontare-il-cambiamento-climatico-un-impegno-collettivo-per-il-futuro/">Affrontare il Cambiamento Climatico: un impegno collettivo per il futuro</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>cambiamento climatico</strong> è un fenomeno globale che indica una variazione a lungo termine delle condizioni atmosferiche e dei modelli climatici della Terra ed è una delle sfide più significative che il nostro pianeta sta affrontando. Da eventi meteorologici estremi a trasformazioni nei modelli ecologici, il riscaldamento globale sta influenzando sempre più il nostro ambiente e le nostre vite.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>1. La sostenibilità: una visione a lungo periodo</u></em></strong></span></p>
<p>Il <strong>cambiamento climatico</strong> e la <strong>sostenibilità</strong> sono oggi considerati indicatori prioritari per le grandi aziende internazionali, difatti dallo scorso febbraio 2024 le questioni relative all’impatto che ha il cambiamento climatico sono diventate parte integrante delle principali norme ISO relative ai sistemi di gestione certificato, perciò anche la nostra<strong> ISO 9001:2015</strong>.</p>
<p>L’adozione di modelli coerenti con i <strong>principi dell’ecosostenibilità</strong> è stata inserita tra le priorità strategiche dell’Unione Europea in quanto rappresenta un’opportunità di crescita, miglioramento e sviluppo in termini di innovazione, ambiente, occupazione e competitività. L’industria sostenibile è oggi il paradigma alla base delle principali politiche industriali europee.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>2. Climate Action Amendments</u></em></strong></span></p>
<p>A Febbraio 2024 sono stati pubblicati i <strong>Climate Action Amendments</strong> delle norme relative ai sistemi di gestione. Si tratta di emendamenti di chiarimento all’interno degli standard già esistenti, in cui sono state inserite due integrazioni ai requisiti del punto 4 con lo scopo di considerare l’effetto del cambiamento climatico sulla capacità del sistema di gestione di raggiungere i risultati previsti:</p>
<ul>
<li>Il <strong>requisito 4.1</strong> (<span style="color: #ffcc00;">Comprendere l’organizzazione e il suo contesto</span>) è stato integrato, prevedendo che l’organizzazione debba determinare se il cambiamento climatico sia un elemento rilevante all’interno del contesto in cui opera.</li>
<li>Nel <strong>requisito 4.2</strong> (<span style="color: #ffcc00;">Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate</span>) è stata aggiunta una nota in cui si specifica che le parti interessate rilevanti possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico.</li>
</ul>
<p>La finalità principale è quella di garantire che le tematiche relative al cambiamento climatico siano osservate dalle organizzazioni nel contesto dell’efficacia del sistema di gestione e che questo importante argomento globale sia considerato da tutte le aziende soprattutto nella fase di progettazione e implementazione del proprio sistema di gestione.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>3. Le sfide e le opportunità del cambiamento climatico</u></em></strong></span></p>
<p>Il cambiamento climatico non è solo una minaccia, ma è anche un&#8217;opportunità perché le aziende che adottano pratiche sostenibili sono destinate a diventare leader nei rispettivi settori.</p>
<p>Il cambiamento climatico può avere effetti diversi a seconda del tipo di sistema di gestione su cui impatta, avendo ripercussioni diverse sul contesto applicabile e sui requisiti delle parti interessate (es: qualità dei prodotti, impatto ambientale, sicurezza sul lavoro, consumo energetico…).</p>
<p>Le organizzazioni certificate devono garantire di aver tenuto in considerazione <strong>gli aspetti e i rischi legati</strong> al cambiamento climatico nello sviluppo, nel mantenimento e nell’efficacia dei propri sistemi di gestione.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><em><u>4. Conclusioni</u></em></strong></span></p>
<p>Affrontare il cambiamento climatico richiede una risposta globale e immediata. Ogni piccolo passo in direzione della sostenibilità è fondamentale per proteggere il nostro futuro. <strong>NC TEAM</strong> <strong>è al fianco delle aziende</strong> che scelgono di essere protagoniste di questa transizione, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza ambientale.</p>
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		<item>
		<title>Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza sul Lavoro &#8211; Novità e Implicazioni per le Aziende</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro-novita-e-implicazioni-per-le-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro milano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È stato recentemente messo a punto un nuovo Accordo Stato-Regioni che introduce importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro. Questo accordo, che entrerà in vigore nei prossimi mesi, avrà un impatto diretto sulle modalità di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, su come le aziende dovranno organizzare la formazione dei lavoratori, nonché sulle</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È stato recentemente messo a punto un <strong>nuovo Accordo Stato-Regioni</strong> che introduce importanti novità in materia di <strong>sicurezza sul lavoro</strong>. Questo accordo, che entrerà in vigore nei prossimi mesi, avrà un impatto diretto sulle modalità di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, su come le aziende dovranno organizzare la formazione dei lavoratori, nonché sulle misure di vigilanza e controllo.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><u>1. Cos&#8217;è il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza sul Lavoro?</u></strong></span></p>
<p>L&#8217;accordo ha l&#8217;obiettivo di <strong>tracciare le modalità, le durate e i requisiti fondamentali per una formazione efficace e di qualità </strong>per lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza, addetti all’uso delle attrezzature di lavoro e gli addetti alle attività in spazi confinati. Questo accordo si inserisce nell&#8217;ambito della <strong>legislazione sulla sicurezza sul lavoro</strong> (in particolare il Decreto Legislativo 81/08).</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><u>2. Le Novità Principali dell&#8217;Accordo Stato-Regioni in materia di formazione</u></strong></span></p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;"><strong>L’organizzazione dei corsi</strong></span></em></p>
<p>Rispetto all’attuale normativa, il numero massimo di partecipanti ad un corso di formazione sarà diminuito da 35 a 30 lavoratori e nelle prove pratiche dovrà essere previsto un docente ogni 6 discenti.</p>
<p>I partecipanti dovranno presenziare per almeno il 90% delle ore totali del corso, per poter essere ammessi al test finale e per ottenere l’attestato valido su tutto il territorio nazionale.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;"><strong>La modalità di erogazione dei corsi</strong></span></em></p>
<p>Vengono previste 4 modalità di erogazione dei corsi di formazione: in presenza fisica; in videoconferenza sincrona; in videoconferenza asincrona; in modalità mista.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;"><strong>La formazione dei lavoratori</strong></span></em></p>
<p>Per quanto riguarda la formazione generale e specifica dei lavoratori, i contenuti e la durata dei corsi rimangono invariati e il corso ha una validità quinquennale.</p>
<p>Oltre alle 4 ore di formazione generale, sono previste ore aggiuntive di formazione specifica in base alla classe di rischio dell’azienda, identificata dal codice ATECO 2007:</p>
<ul>
<li>4 ore per i lavoratori in settori a rischio basso;</li>
<li>8 ore per i lavoratori in settori a rischio medio;</li>
<li>12 ore per i lavoratori in settori a rischio alto.</li>
</ul>
<p>I corsi di aggiornamento avranno una durata minima di 6 ore per tutti i settori.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;"><strong>La formazione dei preposti</strong></span></em></p>
<p>I preposti, previa frequentazione del corso di formazione generale e specifico dei lavoratori, dovranno seguire un corso integrativo della durata di 12 ore, senza la possibilità di seguire il corso in modalità videoconferenza asincrona. Il corso ha una validità biennale.</p>
<p>I corsi di aggiornamento avranno una durata minima di 6 ore.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;"><strong>La formazione dei dirigenti</strong></span></em></p>
<p>Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, il corso di formazione per i dirigenti si ridurrà di 4 ore, passando dalle attuali 16 ore a 12. Per i dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, sarà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore. Il corso ha una validità quinquennale.</p>
<p><em><span style="color: #ffcc00;"><strong>La formazione del datore di lavoro</strong></span></em></p>
<p>La legge 17 dicembre 2021, n. 215, aveva già apportato importanti modifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 37 del d.lgs. 81/2008 al comma 7 afferma che i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti debbano ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai proprio compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>È importante sottolineare che, nonostante la posizione da lui rivestita, il datore di lavoro non può formarsi in autonomia.</p>
<p>Con il nuovo Accordo, verrà inoltre precisato che la durata del corso per i datori di lavoro sarà di 16 ore, suddiviso in 2 moduli: uno di carattere giuridico normativo e l’altro di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, sarà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore.</p>
<p>Lo svolgimento della formazione dovrà avvenire entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo decreto.</p>
<p>Per i corsi di aggiornamento, la validità sarà quinquennale con una durata di 6 ore.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ffcc00;">Il test finale di valutazione dell’apprendimento</span> </strong></em></p>
<p>Per tutti, è previsto un test finale di verifica dell’apprendimento. Il test si considera superato rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><u>3. Conclusioni: Un Passo Avanti nella Sicurezza sul Lavoro</u></strong></span></p>
<p>Il nuovo <strong>Accordo Stato-Regioni</strong> rappresenta un passo importante verso una <strong>maggiore sicurezza</strong> e <strong>tutela dei lavoratori</strong>, in particolare in settori ad alto rischio come ad esempio i cantieri. Le aziende dovranno adattarsi alle nuove norme, rivedere le proprie politiche di sicurezza e formazione, e adottare soluzioni tecnologiche avanzate per proteggere i propri dipendenti. Essere in regola con queste disposizioni non solo eviterà sanzioni, ma contribuirà anche a creare un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro-novita-e-implicazioni-per-le-aziende/">Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza sul Lavoro &#8211; Novità e Implicazioni per le Aziende</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dal prossimo 1° ottobre nuovo obbligo nei cantieri per operare nel rispetto della sicurezza- patenti a punti</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/dal-prossimo-1-ottobre-nuovo-obbligo-nei-cantieri-per-operare-nel-rispetto-della-sicurezza-patenti-a-punti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 09:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza compliance e sicurezza sul lavoro milano]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.novaconsult.it/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il D.L n. 19/2024 ha introdotto quella che viene definita &#8220;patente a punti&#8221; per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili; tale procedura dovrebbe, agevolare e allo stesso tempo incentivare il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro punendo quelle imprese (in cui a rispondere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/dal-prossimo-1-ottobre-nuovo-obbligo-nei-cantieri-per-operare-nel-rispetto-della-sicurezza-patenti-a-punti/">Dal prossimo 1° ottobre nuovo obbligo nei cantieri per operare nel rispetto della sicurezza- patenti a punti</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L n. 19/2024 ha introdotto quella che viene definita &#8220;<span style="color: #ff6600;"><strong><u>patente a punti</u></strong></span>&#8221; per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili; tale procedura dovrebbe, agevolare e allo stesso tempo incentivare il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro punendo quelle imprese (in cui a rispondere sono datori di lavoro, dirigenti e preposti) o i lavoratori autonomi che violano tali disposizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><u>IL RILASCIO </u></span></p>
<p>Lo strumento in oggetto è stato introdotto e meglio dettagliato <u>all’art. 27 del Dlgs 81/2008, articolo interamente sostituito rispetto alla versione precedente.</u></p>
<p>Si legge infatti che:</p>
<p>“La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell&#8217;impresa o del lavoratore autonomo richiedente:</p>
<ul>
<li>iscrizione alla Camera di commercio;</li>
<li>adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell&#8217;impresa, degli obblighi formativi previsti dall&#8217;articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza lavoro;</li>
<li>adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formati;</li>
<li>possesso del Documento unico di regolarità contributiva Durc in corso di validità;</li>
<li>possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);</li>
<li>possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).</li>
</ul>
<p>In attesa che la patente venga rilasciata, verrà comunque consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di svolgere le proprie attività nei cantieri.</p>
<p><u>Le imprese in possesso dell&#8217;attestato di qualificazione Soa, previsto per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, non sono tenute al possesso della patente a punti.</u></p>
<p><u> </u></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><u>IL MECCANISMO DEI CREDITI </u></span></p>
<p>La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di <u>30 crediti</u> e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:</p>
<ul>
<li>10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale o per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore;</li>
<li>7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI come il rischio di esplosione o sprofondamento;</li>
<li>5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;</li>
<li>20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;</li>
<li>15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore.
<p><strong>Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi</strong>.<br />
Per lavorare nei cantieri sarà inoltre necessario che sulla patente a punti siano rimasti <strong>almeno 15 crediti residui</strong>, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><u>IL RECUPERO</u></span></p>
<p>I crediti decurtati possono essere reintegrati con la frequenza di corsi di formazione in materia di sicurezza fino ad un massimo di 15 crediti.</p>
<p>Con la modifica dell&#8217;articolo 90 del D. lgs 81/2008 la verifica del regolare possesso della patente è stato demandato al committente o al responsabile dei lavori. Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili per coloro che hanno una dotazione di crediti inferiore a 15, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro, e l&#8217;esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/dal-prossimo-1-ottobre-nuovo-obbligo-nei-cantieri-per-operare-nel-rispetto-della-sicurezza-patenti-a-punti/">Dal prossimo 1° ottobre nuovo obbligo nei cantieri per operare nel rispetto della sicurezza- patenti a punti</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova normativa in tema di Whistleblowing- Segnalazione di condotte illecite</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/nuova-normativa-in-tema-di-whistleblowing-segnalazione-di-condotte-illecite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 14:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[231/01]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblowing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.novaconsult.it/?p=3623</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. &#160; Le novità rispetto alla precedente formulazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/nuova-normativa-in-tema-di-whistleblowing-segnalazione-di-condotte-illecite/">Nuova normativa in tema di Whistleblowing- Segnalazione di condotte illecite</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong><u>D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023</u></strong></span></p>
<p>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Le novità rispetto alla precedente formulazione sono tante, si riportano di seguito le principali</span>:</strong></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Riguarda tutti gli enti pubblici e i soggetti privati che hanno almeno 50 dipendenti;</li>
<li>Obbligo di individuare dei canali predefiniti interni o esterni che consentano le segnalazioni in forma scritta o in forma verbale;</li>
<li>Obbligo di individuare un Responsabile Whistleblowing e/o dei soggetti incaricati;</li>
<li>Necessità di predisporre una Policy e una informativa whistleblowing;</li>
<li>Obbligo di effettuare una &#8220;comunicazione &#8220;alle rappresentanze sindacali che devono essere informati della procedura attivata;</li>
<li>Necessità di un atto organizzativo ad HOC formalizzato dall&#8217;Organo ammnistrativo;</li>
<li>Pubblicazione di informative e segnalazioni sul sito aziendale;</li>
<li>Definizione di una nuova procedura aziendale che integri il Modello 231/01 attualmente adottato;</li>
<li>Programmi di formazione e Informazione al personale interno.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le novità sono molte e impegnative, sarà necessario mettere a punto una &#8220;strategia aziendale&#8221; (se volete chiamiamola &#8220;procedura&#8221;) per rispondere a quest&#8217;obbligo e mettere la società in regola con la normativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Alleghiamo la principale documentazione di riferimento, che consente una presa di conoscenza dell&#8217;argomento</span>:</strong></span></p>
<ul>
<li><strong>Decreto legislativo 10 marzo 2023 n°24</strong>: <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024</a></li>
<li><strong>Linee guida Anac</strong>: <a href="https://www.anticorruzione.it/documents/91439/146849359/Delibera+n.+311+del+12+luglio+2023+LLGG+WB+versione+unitaria_.pdf/c87e8c07-86d0-baf9-685d-274e2eb6c93e?t=1690552947183">https://www.anticorruzione.it/documents/91439/146849359/Delibera+n.+311+del+12+luglio+2023+LLGG+WB+versione+unitaria_.pdf/c87e8c07-86d0-baf9-685d-274e2eb6c93e?t=1690552947183</a></li>
<li><strong>Guida operativa di Confindustria per l&#8217;applicazione del D.L. 24: </strong><a href="https://www.confindustria.it/wcm/connect/764634fd-46ef-42cc-adce-999e16ea4485/Guida+Operativa+Whistleblowing.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-764634fd-46ef-42cc-adce-999e16ea4485-oJNmhSD">https://www.confindustria.it/wcm/connect/764634fd-46ef-42cc-adce-999e16ea4485/Guida+Operativa+Whistleblowing.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-764634fd-46ef-42cc-adce-999e16ea4485-oJNmhSD</a></li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/nuova-normativa-in-tema-di-whistleblowing-segnalazione-di-condotte-illecite/">Nuova normativa in tema di Whistleblowing- Segnalazione di condotte illecite</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge n. 85/2023</title>
		<link>https://www.novaconsult.it/legge-n-85-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 13:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.novaconsult.it/?p=3533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le principali modifiche che sono state apportate al Testo Unico sulla sicurezza a maggio 2023 dalla L. 85/2023<br />
Sono stati inseriti nuovi obblighi per il Datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo, inoltre  vi sono stati ulteriori interventi su altri articoli del D.lgs. n. 81/08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/legge-n-85-2023/">Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge n. 85/2023</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #ff6600;"><strong>Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge n. 85/2023</strong></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>-Introduzione-</strong></span></p>
<p>Con la pubblicazione del decreto legge 4/5/2023 cosiddetto “Decreto lavoro”, entrato in vigore il 5/5/2023 e convertito in legge il 4/7/2023, il Governo ha apportato modifiche al D. Lgs n. 81/2008, inserendo nuovi obblighi per il Datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo e apportando inoltre ulteriori interventi su altri articoli del “Testo Unico Sicurezza sul lavoro”.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Cosa cambia con le modifiche introdotte dal “Decreto Lavoro” al D. Lgs n. 81/2008?</strong></span></li>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Quali sono i nuovi obblighi previsti per il datore di lavoro, medico competente e il lavoratore autonomo introdotti dal decreto lavoro?</strong></span></li>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Responsabilità o sanzioni previste?</strong></span></li>
</ul>
<p><strong>Di seguito elencate le principali modifiche introdotte dalla L. 85/2023 e gli interventi apportati agli articoli del Testo unico sulla Sicurezza </strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Integrato art. 18 co. 1 lett. a) &#8211; Sorveglianza sanitaria</strong></span></li>
</ul>
<p>Il nuovo testo è il seguente: “<em>il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l&#8217;effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e <u>qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 28”</u>.</em></p>
<p>Un’apparente “piccola” modifica che apre tuttavia a diverse riflessioni. In primo luogo medico competente e datore di lavoro devono collaborare per aggiornare la valutazione dei rischi così da estendere la sorveglianza sanitaria anche a quei casi non espressamente previsti dal D.lgs. n. 81/2008 ad esempio: per verificare eventuali patologie per i lavoratori esposti a microclimi caldi o patologie connesse alle posture scorrette oppure per verificare se gli addetti a lavori in quota soffrono o meno di vertigini. In secondo luogo, qualora non sia già presente il medico competente, è prevista la possibilità della nomina dove la valutazione dei rischi potrebbe richiederne il supporto. In riferimento a quanto detto, si ricorda che l’art. 41 della Costituzione, prevedeva già la sorveglianza sanitaria <em>nei casi previsti dalla normativa vigente </em>e quindi potremmo dedurre che, in base a quanto riportato, fossero già compresi anche i casi previsti dalla valutazione dei rischi; le norme risultano quindi coordinate.</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff6600;">Aggiunto il comma 3.3 all’art. 18- Valutazione rischi e programmazione interventi necessari</span> </strong></li>
</ul>
<p><em>3.3 “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari <u>nei limiti delle risorse disponibili”</u></em></p>
<p>Una precisazione a riguardo si ritiene necessaria, in tema di sicurezza, infatti, “non bisognerebbe badare a spese”. Inoltre vige comunque l’obbligo posto a carico del preposto stabilito all’art. 19 co. f-bis) ossia, <em>in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, <u>interrompere temporaneamente l&#8217;attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate</u>.</em></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Aggiunta Lettera e-bis) all’art. 25- Cartella sanitaria in occasione della visita medica </strong></span></li>
</ul>
<p><em>“In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase di preassunzione di cui all’art. 41, il medico competente deve richiedere al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini del giudizio di idoneità, <u>salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento”</u>. </em></p>
<p>Il medico competente non chiede più la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di assunzione, ma in occasione della visita medica preventiva o della visita medica in fase pre assuntiva. È poi facilmente deducibile che, qualora vi sia impossibilità nel reperire la cartella sanitaria, venga meno quanto scritto sopra. Inoltre la norma non prevede sanzioni a carico del medico competente (rimane invariato l’art. 58) e non incide sulla formulazione del giudizio dello stesso.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Aggiunta Lettera n-bis) all’art. 25- Sostituzione del medico competente</strong></span></li>
</ul>
<p><em>“Il medico competente in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, <u>comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto (</u>per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato) il quale deve ovviamente possedere i requisiti di cui all’art 38”.  </em></p>
<p>Vengono alla luce un paio di domande: Spetta quindi al medico scegliere un sostituto? Cosa si intende per gravi e motivate ragioni? Si ricorda infatti che, ex art. 18 del D.lgs. n. 81/2008, spetta al datore di lavoro o alla persona da lui delegata (ex art. 16) nominare il medico competente; potrebbe quindi essere ipotizzabile che se il sostituto scelto dal medico competente non dovesse piacere al datore di lavoro, questi revocandone la nomina, potrebbe nominarne un altro a sua scelta.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Aggiunta lett. b-bis) all’art. 37</strong> &#8211;<strong>Monitoraggio attività formative</strong></span></li>
</ul>
<p>Si prevede il monitoraggio sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Nel nuovo accordo che si sta attendendo dovranno essere indicate le modalità per eseguire il monitoraggio e per svolgere i corsi formativi da parte degli enti di formazione. Lo scopo facilmente deducibile consiste nel <u>contrastare la formazione inefficace o illegale</u>.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>In tema di verifiche periodiche, la sostituzione del precedente comma 12 dell’art. 71 dal seguente</strong></span><em><span style="color: #ff6600;">:</span> </em></li>
</ul>
<p><em>“I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competenti”.</em></p>
<p>Con tale modifica si estende ai privati la titolarità della funzione di “verifica periodica” sulle attrezzature di lavoro (allegato VII del Testo Unico sulla sicurezza); i soggetti abilitati potranno quindi rivestire un ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondendo di conseguenza agli organi di vigilanza territorialmente competenti.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Secondo periodo del co. 2 dell’art. 72- Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature</strong></span></li>
</ul>
<p>Si deve conservare agli atti (per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura) la dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione d’uso, o del datore di lavoro che attesti l’avvenuta formazione e l’adeguato addestramento dei soggetti individuati per l’utilizzo. Non servono quindi attestazioni fornite da terzi per provare l’avvenuta formazione e l’addestramento, ma è sufficiente una dichiarazione autocertificativa. È poi consigliato conservare le dichiarazioni anche oltre il termine del noleggio o della concessione in uso, così da potersi eventualmente garantire contro reclami o contestazioni.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Aggiunto il comma 4-bis) all’art. 73- Formazione dei datori di lavoro</strong></span></li>
</ul>
<p>Il datore di lavoro che utilizza attrezzature particolari di cui all’art. 71 co. 7, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico così da garantire che vengano utilizzate in modo idoneo e sicuro. Per l’utilizzo delle stesse sono infatti necessarie responsabilità e conoscenze particolari in relazione ai loro rischi specifici. Tale formazione deve essere svolta da soggetti terzi certificati e accreditati, il datore di lavoro non può formarsi in autonomia, nonostante la posizione da lui rivestita.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>Aggiunta all’art. 98</strong> <strong>1, lett. b)</strong> &#8211; <strong>Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori</strong></span></li>
</ul>
<p>Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ora può dimostrare di essere in possesso dei requisiti anche avendo conseguito la laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi lavoro, della classe L/SNT4, potrà quindi svolgere l’attività di coordinatore previa partecipazione al corso di 120 ore per coordinatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.novaconsult.it/legge-n-85-2023/">Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge n. 85/2023</a> proviene da <a href="https://www.novaconsult.it">Compliance Consulenza Selezione del Personale a Milano</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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